Statuto
TITOLO I: L’ASSOCIAZIONE
Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
1. E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un’ Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di “ConcretaMente”, con codice fiscale 93036120272.
2. L’Associazione ha sede in Jesolo (VE), via Giacinto Gallina 11/A.
3. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria. La variazione di sede legale è approvata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. Motto dell’Associazione è: “siate il cambiamento che desiderate vedere nel Mondo” (Mahatma Gandhi).
Art. 2 – NON-PROFIT
1. L’Associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è organizzata su base democratica.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite e su base volontaria; per le prestazioni svolte in favore dell’Associazione sarà corrisposto un effettivo rimborso spese per i costi sostenuti.
3. E’ fatta salva la possibilità per l’Associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente, che appartenga o no all’Associazione, finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 3 – FONTI
1. L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dal suo eventuale regolamento interno ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali del diritto.
Art. 4 – FINALITA’
1. L’Associazione è apartitica, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione persegue le sue finalità attraverso lo sviluppo di attività culturali e sociali rivolte alla formazione e crescita personale.
L’Associazione, attraverso la sua attività, contribuisce a rendere i soggetti più autonomi, ossia capaci di determinare in modo maggiormente consapevole il proprio presente e futuro, sia dal punto di vista affettivo che sociale e politico.
2. Gli scopi dell’Associazione saranno perseguiti attraverso la realizzazione di progetti ed attività che rientrino nei seguenti settori:
a) FORMATIVO. S’intende contribuire allo sviluppo culturale, civile e politico attraverso un’attività di formazione rivolta a tutti i cittadini associati e non, senza distinzione di genere ed età, attraverso l’organizzazione di corsi, seminari e conferenze.
b) SOCIALE. Per favorire una crescita collettiva ed individuale s’organizzeranno attività di “tempo libero”, sempre aventi come obiettivo precipuo la crescita culturale: l’organizzazione di viaggi o escursioni ne sono un esempio.
c) EDUCATIVO. Il fine è quello d’individuare e progettare attività di tempo libero, che si inseriscano in filoni culturali capaci di coinvolgere particolari categorie di soggetti quali i giovani in età evolutiva.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e comunque non in via prevalente.
3. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi dei fondi che, di volta in volta, saranno individuati nel panorama dei finanziamenti pubblici e privati. L’Associazione potrà altresì promuovere attività di auto-finanziamento, eventi o raccolte pubbliche di fondi, ricevere offerte e donazioni.
TITOLO II: SOCI
Art. 5
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, che ne accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto negli organi associativi viene esercitato dal compimento del 18° anno di età.
2. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6
1. L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e benemeriti.
2. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio direttivo.
3. Sono soci benemeriti le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all’attività dell’Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di proposta del Consiglio direttivo.
4. Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda di iscrizione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- la domanda di ammissione all’Associazione andrà presentata sul modulo prestabilito e sarà compito del legale rappresentante dell’Associazione o di un altro membro del Consiglio direttivo, da lui delegato anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda;
- l’accettazione seguita dall’iscrizione nel libro dei soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio direttivo, alla prima convocazione.
Art. 7
1. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 60 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia il Collegio dei probiviri dell’Associazione; in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
2. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio direttivo dell’Associazione.
Art. 8
1. I soci hanno tutti uguali diritti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 del presente Statuto.
2. L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio direttivo per ogni categoria di soci nei termini fissati dal Consiglio medesimo, nonché di quant’altro dovuto in forza di Statuto o di delibera del Consiglio direttivo.
3. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili.
4. La qualità di socio deve risultare da apposito registro, denominato “libro dei soci”, tenuto a cura del Segretario amministrativo o altro delegato del Consiglio direttivo.
Art. 9
1. La qualità di socio si perde in caso di morte o di recesso, da notificarsi per iscritto al Consiglio direttivo e con efficacia dal giorno di ricevimento della stessa; si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni;
b) violazione delle norme statutarie, dei regolamenti o delle deliberazioni associative;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico.
2. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
TITOLO III: PATRIMONIO
Art. 10
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’Associazione;
b) da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
2. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento;
i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO IV: ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 11
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente ed il vice Presidente
- il Segretario amministrativo, qualora le funzioni ad esso assegnate non siano attribuite al vice Presidente
- il Tesoriere, qualora le funzioni ad esso assegnate non siano attribuite al Presidente.
Inoltre possono essere previsti:
- Il Collegio dei revisori contabili
- Il Collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sono esenti da compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni legate alla carica.
Art. 12 – ASSEMBLEA
1. L’assemblea è composta da tutti i soci, qualunque sia la durata della loro iscrizione; rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci. Nell’assemblea ogni socio ha diritto a un voto.
2. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per socio.
Art. 13
1. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali della Associazione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, o con avviso scritto a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.
L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
3. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
4. Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Art. 14
1. Sono di competenza dell’Assemblea:
- l’approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- l’elezione del Consiglio direttivo;
- la nomina della commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo;
- l’approvazione di regolamenti interni;
- le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuato dopo la liquidazione.
Art. 15
1. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
2. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 16
1. Ogni socio maggiorenne, quale sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e di quelli rappresentati per delega.
3. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno i 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Il metodo di votazione prescelto verrà indicato nel verbale della deliberazione.
2. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi associativi, secondo il principio del voto singolo: un socio un voto.
Art. 18
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente assistito del Segretario amministrativo.
2. Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario amministrativo.
Art. 19
1. L’Assemblea è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogniqualvolta ne faccia motivata richiesta il Collegio dei revisori contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
- annualmente, entro il 30 (trenta) aprile, per l’approvazione del Bilancio.
2. L’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Presidente o suo delegato, riceveranno la richiesta motivata.
Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 19 (diciannove) eletti dall’Assemblea tra i Soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
2. I Consiglieri possono presentare dimissioni motivate prima della scadenza naturale del loro mandato; tali dimissioni vanno presentate in forma scritta al Consiglio direttivo, che ne prende atto e nomina tra gli associati un nuovo Consigliere. La nomina di un nuovo Consigliere da parte del Consiglio direttivo va ratificata nella prossima adunanza dell’Assemblea.
Art. 21
1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario amministrativo ed il Tesoriere che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo.
2. La figura del Segretario amministrativo può coincidere con quella del vice Presidente, così come la figura del Presidente può coincidere con quella del Tesoriere.
Art. 22
1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o in mancanza dal vice Presidente, con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, spedito con lettera, fax, messaggio di posta elettroni o altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima dell’adunanza.
2. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio in quel momento.
Art. 23
1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza l’attività sociale.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi una tantum, come pure il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea.
2. Il Consiglio cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
3. Il Consiglio approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
4. Il Consiglio formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera circa la sospensione e l’espulsione dei soci, favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
5. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri.
Art. 24
1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro ad hoc, i cui membri possono anche non possedere la qualifica di socio. I responsabili di dette commissioni partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Art. 25
1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario amministrativo, o in mancanza da chi ne fa le veci, e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’adunanza.
Art. 26 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni e, in generale, coordina i lavori dell’Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.
4. Il Presidente fa emettere i mandati di pagamento al Tesoriere, o in mancanza dal facente funzioni, vidima le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Art. 27 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
1. Il Segretario amministrativo viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto.
2. Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, provvede al disbrigo della corrispondenza.
3. Il Segretario amministrativo è il custode dell’archivio delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea, del libro dei soci, nonché di tutta la documentazione inerente l’Associazione. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
4. Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e da esso può essere delegato a svolgere altre funzioni.
Art. 28 – IL TESORIERE
1. Il Tesoriere è custode del patrimonio dell’Associazione e l’amministra su mandato del Presidente e del Segretario amministrativo.
2. Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio. Emette i mandati di pagamento, dopo aver ricevuto il visto per autorizzazione dal Presidente o da suo delegato.
3. Il Tesoriere, oltre al Presidente, ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione.
Art. 29 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA
1. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario amministrativo ed il Tesoriere compongono l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente può cooptare altri membri del Consiglio direttivo all’interno dell’Ufficio di Presidenza, affidando a questi specifiche deleghe o incarichi.
2. L’Ufficio di presidenza sovrintende alla gestione esecutiva dell’Associazione in linea con le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
3. L’Ufficio di Presidenza si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri.
Art. 30
1. I membri dell’Ufficio di Presidenza possono presentare dimissioni motivate prima della scadenza naturale del loro mandato. Tali dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio direttivo, che le accetta entro il termine di 7 (sette) giorni, eleggendo tra i suoi componenti il nuovo membro dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 31 – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
1. Il collegio dei revisori contabili, quando espressamente richiesto e votato dall’Assemblea è costituito da 2 (due) o 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio ha diritto di accesso a tutti i libri contabili e alla documentazione in possesso dell’Associazione.
5. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 32 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il collegio dei probiviri, quando espressamente richiesto e votato dall’Assemblea, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
Art. 33
1. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
2. Esso giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.
Le eventuali sostituzioni di componenti effettivi del Collegio, in caso di vacanza nel corso del mandato, sono effettuate dal Consiglio direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina
3. Nel caso il Collegio dei probiviri non sia espressamente richiesto e votato, le sue funzioni e competenze spettano all’Assemblea dei soci.
TITOLO V: ESERCIZI – BILANCIO – UTILI DI GESTIONE
Art. 34
1. L’esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo, per la sua approvazione.
3. Nella stessa data sarà redatto un bilancio sociale, che sarà presentato unitamente a quello preventivo per il nuovo anno.
Art. 35
1. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro con analoghe finalità.
2. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quella ad esse connesse.
TITOLO VI: SCIOGLIMENTO
Art. 36
1. L’Associazione si estingue:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le cause di cui all’art. 27 codice civile.
Art. 37
1. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
2. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
3. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
TITOLO VII: RINVIO
Art. 38
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile, alla legge 7 dicembre 2000, n.383 e alle altre leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

